Art. 4.
(Violenza morale e psichica
nei luoghi di lavoro).

      1. Chiunque, nei luoghi di lavoro pubblici e privati, compie comportamenti, atti od omissioni ripetuti nel tempo, in modo sistematico ed abituale, idonei a cagionare violenza morale o psichica e che provocano condizioni tali da compromettere la salute, la professionalità o la dignità del lavoratore o della lavoratrice, è punito, a querela di parte, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni e con multa da 10.000 euro a 30.000 euro.